Le possibili destinazioni dell'assegno unico familiare
Due coniugi, con sentenza di divorzio e affido condiviso della prole, hanno concordato che gli assegni familiari sarebbero spettati alla madre, collocataria prevalente dei figli, non economicamente autosufficienti. Ora, a seguito dell'entrata in vigore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il precedente accordo in sede di divorzio è tuttora valido, o era necessaria una ulteriore intesa tra i genitori? Inoltre, era sufficiente allegare la sentenza di divorzio, oppure era necessaria la produzione di documentazione nuova e/o ulteriore, attestante il consenso del padre?
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