Diritto di famiglia

    Il fondo patrimoniale cessa con la «fine» del matrimonio

    Riguardo alla cessazione del un fondo patrimoniale (articolo 171 del Codice civile), considerato che, in base al primo comma dell’articolo citato, «la destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio», si chiede come debba interpretarsi il secondo comma, in base al quale «se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio», in quanto le possibili interpretazioni potrebbero essere le seguenti: - il fondo patrimoniale cessa solo in caso di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui continuerebbe comunque a sussistere anche successivamente al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio; - il fondo patrimoniale cessa non appena l’ultimo figlio avrà raggiunto la maggiore età, e ciò anche se il matrimonio non sia stato annullato, né sciolto, né sia intervenuta la cessazione degli effetti civili.

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