L'erogazione posticipata del Tfr in caso di crisi
In data 12 settembre 2019, un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro in una Srl appartenente a un gruppo, dando le dimissioni; successivamente lo stesso soggetto è stato riassunto in un'altra società del gruppo. A tutt'oggi il vecchio datore di lavoro non ha ancora corrisposto il Tfr (trattamento di fine rapporto) maturato. Essendo oggi le società del gruppo coinvolte in un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 57 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), è stato chiesto al dipendente di sottoscrivere un accordo per procrastinare il pagamento del debito in data non precedente al 31 dicembre 2025, oppure alla chiusura della liquidazione, se precedente. Il dipendente, in virtù dei buoni rapporti che lo legano agli imprenditori, sarebbe propenso ad accettare. Si chiede se questa scelta potrebbe avere ripercussioni in termini di perdita del privilegio e, in caso di fallimento, della possibilità di ottenere il pagamento direttamente dall'Inps tramite il Fondo di garanzia.
Quesito con risposta a cura di
Claudia Ogriseg
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