Solidarietà: a rischio la Cigs se l'orario risulta maggiore
In caso di Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per contratto di solidarietà, l’articolo 4, comma 2, del Dm Lavoro 94033/2016 prevede che, qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo, e questo minore utilizzo va comunicato al ministero del Lavoro e all’Inps. In quale momento va fatta questa comunicazione? Lo chiedo perché ci possono essere periodi di minor utilizzo della Cassa, seguiti magari da periodi di maggior utilizzo, che potrebbero riportare la percentuale media di utilizzo a quanto stabilito nel contratto. Possono sorgere problemi nel momento in cui, alla fine del periodo di Cassa, la percentuale di utilizzo complessiva della Cigs risulti inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo, in assenza di comunicazione al ministero e all’Inps?
Quesito con risposta a cura di
Alessandro Rota Porta
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