Così opera il fringe benefit per il portiere condominiale
Con la legge di Bilancio per il 2024 (n. 213/2023), il legislatore ha previsto - in deroga all'articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 (Tuir) - che, limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, entro il limite complessivo di mille euro (anziché 258,23). Nel caso di un portiere di condominio (senza alloggio), iscritto a una sigla sindacale che ha sottoscritto il contratto di categoria, quali sono i passaggi se il condominio volesse concedergli il nuovo fringe benefit?
Quesito con risposta a cura di
Marco Gualtierotti
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