Rapporto di lavoro privato

    Lavoro intermittente, così il requisito dei 55 anni di età

    In base all'articolo 13, comma 2, del Dlgs 81/2015, «il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni». Il requisito relativo a «più di 55 anni» di età, è da intendere come 55 anni e un giorno? In altre parole, il contratto può essere stipulato dal giorno successivo al 55° compleanno del lavoratore, oppure il contratto è stipulabile solo al compimento del 56° anno di età del lavoratore?