Ok all'autocertificazione con il privato gestore di pubblici servizi
Nonostante l'articolo 30-bis della Legge 120/2020 abbia modificato l'articolo 2, Dpr 445/2000 (estendendo così l'obbligo anche ai privati, dal 15 settembre 2020, di accettare l'autocertificazione da parte dei cittadini), tuttora i certificati vengono rilasciati con la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» (come indicato dalla precedente legge 183/2011 all'articolo 15). Vista la modifica, si chiede se ciò sia corretto e come devono comportarsi sia il cittadino che l'università (o la scuola in genere) nel caso di richiesta di certificati (di iscrizione, frequenza eccetera). Questi certificati possono venir ancora richiesti al cittadino (e di conseguenza alle scuole) oppure dovrebbero essere sostituiti dall'autocertificazione? Se vengono rilasciati quale dicitura dovrebbe essere riportata sugli stessi?
Quesito con risposta a cura di
Matteo Lazzerini
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