Riforma Cartabia, al Senato i correttivi sui termini a comparire
L'articolo 616 del Codice di procedura civile prevede che la fase di merito di opposizione all'esecuzione venga introdotta con citazione, osservati i termini a comparire ex articolo 163-bis ridotti alla metà. Quest'ultima norma, come novellata, prevede termine a comparire di 120 giorni, che viene quindi ridotto a 60 giorni in base al citato articolo 616. Nell'avvertimento da indicarsi in citazione ex articolo 163, comma 3, n. 7, del Codice di procedura civile, si dovrebbe indicare il termine per la costituzione del convenuto entro 70 giorni prima dell'udienza, come confermato dall'articolo 166 del Codice di procedura civile. Anche tale termine dev'essere ridotto alla metà (quindi 35 giorni) a norma dell'articolo 616 allorché si predispone l'atto di citazione in questione? Ove così non si faccia, e si conservi invito al convenuto a costituirsi entro 70 giorni prima dell'udienza, non vi sarebbe il tempo per il convenuto per costituirsi, giacché il termine a comparire viene ridotto a 60 giorni ex articolo 616. Riterrei congruo ridurre a 35 giorni il termine di costituzione del convenuto da indicare in citazione, ma l'articolo 166 del Codice di procedura civile è stato privato dalla Riforma Cartabia (Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150) del suo secondo comma prima vigente, che avrebbe ciò consentito.
Quesito con risposta a cura di
Maurizio Di Rocco
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