Il fondo rischi non «evita» il debito fuori bilancio
Nel 2021, un ente locale non territoriale, che applica il Dlgs 118/2011, non ha riconosciuto l'indennità di risultato a un dirigente. Quest'ultimo ha contestato la valutazione e ha presentato ricorso al giudice del lavoro per vedersi riconoscere il compenso spettante. L'ente, in via cautelativa, ha accantonato una quota al fondo rischi per contenzioso. Il giudice ha accolto il ricorso, condannando l'ente al pagamento con sentenza immediatamente esecutiva. Considerato che nel bilancio era stata prevista l'eventuale somma a debito (con l'accantonamento al fondo), occorre lo stesso attivare la procedura del debito fuori bilancio, con conseguente comunicazione alla Corte dei conti? Il collegio dei revisori dovrà soltanto prendere atto dell'eventuale delibera di riconoscimento del debito?
Quesito con risposta a cura di
Ciro D'Aries
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