Fallimento e revocatoria, così la restituzione dei frutti
Una società acquista un immobile, subentrando nel relativo contratto di affitto in qualità di locatore, e percependo i canoni di locazione. Successivamente, il venditore fallisce e il curatore avvia azione di revocatoria ordinaria su tale immobile. Il curatore non chiede la restituzione dei frutti e l'acquirente continua a percepire regolarmente gli affitti dall'inquilino durante tutto l'iter processuale. Qualora la domanda di revocatoria abbia alla fine esito positivo, e quindi renda l'acquisto inefficace, il curatore ha diritto di chiedere i frutti percepiti dall'acquirente revocato durante tutto il periodo del processo? In sostanza, da quando l'acquirente revocato dovrebbe restituire (o rischia di dover restituire) i frutti percepiti da quell'immobile? Oppure non è tenuto alla restituzione?
Quesito con risposta a cura di
Claudia Venturino
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