Crisi d'impresa e fallimento

    Coop: la liquidazione avviene con la modalità chiesta prima

    Una cooperativa di produzione e lavoro (a mutualità prevalente) in liquidazione da anni, con sede legale in Sicilia, attende di chiudere un vecchio ricorso in Commissione tributaria per chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese. Tale cooperativa svolgeva un'attività commerciale fino a tre anni fa. Un ex socio, che vanta un credito di circa 20mila euro, ha presentato ricorso al Tribunale per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della cooperativa, secondo quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa. Nel frattempo, però, in sede di revisione ordinaria, il revisore, tenuto conto che effettivamente la società non ha potuto pagare vecchi debiti nei confronti di qualche privato, e anche nei confronti dell'agenzia delle Entrate, ha comunicato al liquidatore l'intenzione di chiedere all'autorità amministrativa che la cooperativa venga messa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2545-terdecies del Codice civile. In Sicilia, l'autorità amministrativa è l'assessorato regionale alle attività amministrative. Ci si chiede quale autorità ha precedenza sull'altra, in questi casi: il Tribunale o la Regione?