Per chiudere la Lca occorre attendere il sì del Ministero
L’articolo 213, primo comma, della legge fallimentare (Rd 1267/1942), nel testo in vigore dal 20 ottobre 2012, dispone che, «prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la Cancelleria del Tribunale e liquida il compenso al commissario». Dopo avere inviato tre istanze al Ministero, e decorsi sei mesi senza ottenere risposta, come dovrebbe comportarsi un commissario per chiudere una procedura, previa determinazione del compenso?
Quesito con risposta a cura di
Claudia Venturino
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