Accertamento e Riscossione

    Omesse comunicazioni al Sts: niente sconto sulle sanzioni

    L’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014 prevede uno specifico carico sanzionatorio in caso di omessa o errata comunicazione dei dati al Sts (Sistema tessera sanitaria). In particolare, secondo il comma 5-bis, «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati... se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».Il caso specifico è questo: uno specialista in medicina durante l'anno invia al Sts le fatture emesse ogniqualvolta le emette, ma quelle emesse a dicembre 2019 le ha inviate in ritardo a febbraio 2020. Per regolarizzare deve corrispondere a titolo di sanzione un terzo di 100 euro?

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