Bonus edilizi

    Codice di attività errato: quando l'errore è formale

    Nel modello di comunicazione per l’opzione di cessione, oppure di sconto in fattura, dei bonus edilizi derivanti dall’esecuzione delle opere di riqualificazione energetica o di ristrutturazione, nel quadro A del campo «Tipologia intervento», ho indicato il codice attività 3, al posto di quello ritenuto più idoneo (7), in base al modello inviato all’Enea, che riporta, appunto, la sostituzione dell’impianto esistente con uno nuovo con pompa di calore. Al numero verde dell’agenzia delle Entrate mi hanno risposto che tale diversa indicazione del codice rappresenta un errore formale, da correggere con semplice pec (posta elettronica certificata), da inviare all’indirizzo indicato nella circolare 33/E/2022, considerato che lo stesso non incide sulla percentuale di detrazione del 65 per cento. Faccio presente che il credito è stato accettato dal cessionario (fornitore del servizio di installazione) e in parte già utilizzato con codice tributo 6922. Ritengo che, qualora l’agenzia delle Entrate dovesse accettare la correzione del codice attività (da codice 3 a codice 7), il codice tributo (6922), con cui è stato utilizzato il credito, sia comunque lo stesso. Chiedo il parere dell'esperto.

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