Sismabonus acquisti per ogni unità risultante a fine lavori
L'articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013 (sismabonus acquisti) prevede che le detrazioni dall'imposta, di cui al primo e al secondo periodo del precedente comma 1-quater, spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Si chiede se, nel caso di demolizione e ricostruzione integrale dell'unico edificio, con realizzazione di tre unità distinte e autonome, il limite di spesa sia pari agli edifici esistenti in catasto all'inizio dei lavori, e, quindi, a 96mila euro, oppure valga per ogni singola unità risultante dall'atto di acquisto.
Quesito con risposta a cura di
Marco Zandonà
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