Quali bonus per l'ascensore che non serve tutti i piani
In un condominio, composto da sei piani fuori terra e un piano interrato, tutti con parti comuni, l'ascensore serve solo cinque piani fuori terra: infatti, non serve il piano interrato, in cui ci sono cantine e garage, e l'ultimo piano, in cui ci sono un appartamento, più un corridoio e una terrazza comuni. Il Dm Lavori pubblici 236/1989, all'articolo 3, punto 3.2, dispone che «l'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda... le parti comuni» e specifica che «l'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali interrati e/o porticati». Questo indica che tutti i piani devono essere serviti dall'ascensore. Nel fabbricato si vuole, ora, sostituire l'ascensore esistente, adeguando la dimensione della cabina e delle porte a quanto prescritto dal decreto citato, ma continuando a non prevedere di servire il piano interrato e il piano quinto, i quali, pertanto, avranno parti comuni non raggiungibili da un disabile. Si chiede se il mancato rispetto dell'articolo 3 citato, secondo cui l'accessibilità dev'essere garantita per le parti comuni, può essere di ostacolo alla fruizione del bonus antibarriere al 75 per cento.
Quesito con risposta a cura di
Marco Zandonà
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