Lavoro e previdenza

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Ccnl trasporto merci e logistica: così la retribuzione della malattia

Un dipendente, con anzianità superiore a 5 anni e invalido all'80%, è in malattia associata allo stato di invalidità, con specifica del medico nel certificato. L’articolo 63 del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 18 maggio 2021 - sottoscritto da Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite dalla Confetra; Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite dalla Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai, Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro E Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - ai commi 7 e 8 della lettera A disciplina la gestione del comporto, e relativo arco temporale, con esclusione di alcuni periodi ai sensi della circolare Inps 7 giugno 2016, n. 95. Il comma 12 del citato articolo del Ccnl disciplina la retribuzione e rimanda alla quantità e qualità di cui al comma 8, stabilendo che «ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni». Il datore di lavoro deve retribuire al 100% anche le giornate di malattia legate allo stato invalidante, dei successivi 7 mesi, nel caso di questo dipendente?

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