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38 quesiti trovati
Contenzioso
Sono un assistente tecnico del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario), in servizio dai primi di settembre 2023 in un istituto scolastico comprensivo. Ho motivo di ritenere che uno dei soggetti che si reca nella segreteria del personale potrebbe non essere un dipendente autorizzato. Dal momento che con questo soggetto, per il mio ruolo, devo comunque interagire, per evitare che possa acquisire dati sensibili o porre in essere altre irregolarità, ho provato a verificare la sua posizione chiedendo anche a colleghi e responsabili, ma ho ottenuto solo risposte evasive. In quale modo è opportuno procedere?
Una Srl artigiana, operante in Lombardia, si occupa di manutenzione e installazione di impianti e, a oggi, ha 50 dipendenti. Il limite di organico per qualificare un'azienda come artigiana, fissato dalla legge quadro sull'artigianato (n. 443/1985), risulta superato e, pertanto, andrebbe effettuata la riclassificazione come azienda industriale. Chiedo però se esiste una legge regionale della Lombardia che prevede una deroga ai limiti numerici in relazione al tipo di attività.
Esiste un contenzioso presso un Tribunale in opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato territoriale, per una sanzione determinata in 3.600 euro. È possibile definire tale ricorso fruendo della definizione agevolata, prevista dalla legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023), con il versamento di 300 euro o con il versamento pari a 1/18 del minimo edittale? Esiste un'altra possibilità di definire tale contenzioso?
Ho applicato l'aliquota Inps al 24, e non al 27,30 per cento, a un cliente per la gestione separata. L'Inps ha notificato questo per l'anno 2016 e ha richiesto capitale e sanzione. Al fine di abbassare future sanzioni a carico del mio studio, chiedo se è possibile sanare gli anni successivi, cioè quelli che vanno dal 2017 al 2022, anche se so che non esiste una ravvedimento operoso per tale circostanza.
Sono titolare di pensione anticipata (categoria elettrici) con decorrenza 1° novembre 2020; il calcolo è stato eseguito secondo i criteri del Fondo lavoratori elettrici. Parlando con alcuni ex colleghi che hanno avuto lo stesso mio percorso di avvicinamento alla pensione (dimissioni e quattro anni di isopensione) è emersa una differenza sostanziale nell'importo della pensione a loro più favorevole (500 euro netti mensili), in quanto il calcolo è stato fatto secondo il Fondo lavoratori dipendenti dell'Ago. Tale possibilità di scelta al momento del pensionamento non mi è stata proposta né dal patronato, né dall'Inps; per l'eventuale trasferimento da Fpe ad Ago nessun onere era dovuto (calcolo eseguito da altro patronato). È possibile recuperare il danno subìto e a chi spetta quantificarlo? Occorre intentare causa e quale giudice è competente in materia?
Ho letto che, secondo il messaggio Inps 213/2021, il rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva) può essere comunque predisposto se si incorre in un debito in accertamento inferiore a 150 euro. Ho cercato tale messaggio nel portale Inps, ma senza esito, pur essendo citato da molti canali del settore della consulenza fiscale. Chiedo una conferma all'esperto, poiché in passato ci è capitato di non ottenere il Durc anche per pendenze inferiori a 150 euro, e il rilascio è stato subordinato al versamento di quanto dovuto.
L'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) mi ha riconosciuto l'infortunio per avere contratto il Covid sul luogo di lavoro nel mese di ottobre 2020, ma non mi ha riconosciuto alcuna indennità per il danno subìto. Entro quanto tempo posso fare causa all'Inail per ottenere un risarcimento economico?
Nel 2016 un contribuente, che aveva aperto la partita Iva nel 2013 in regime dei minimi, ha erroneamente presentato domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali indicate dall'articolo 1, commi 77-84, della legge 190/2014 (riduzione del 35% dei contributi Inps), previste solo per i soggetti nel regime forfettario. Quindi, nel 2016 e nel 2017 questo soggetto ha compilato la sezione I del quadro LM, fruendo della riduzione del 35% dei contributi Inps (in buona fede, ma indebitamente). Poi, nel 2018, decorsi i cinque anni dall’apertura della partita Iva, lo stesso contribuente è uscito dal regime dei minimi ed è entrato di diritto nel regime forfettario, ex legge 190/2014, e, pertanto, per il 2018 e il 2019 ha compilato la sezione II del quadro LM. Infine, nel 2019 il soggetto in questione ha chiuso la partita Iva. Oggi l'Inps recupera tutti i contributi (dal 2016 al 2019) e applica la sanzione per indebita fruizione del regime agevolato, ex articolo 116, comma 8, lettera b, della legge 388/2000, articolo che si applica nel caso di evasione, con una sanzione di oltre il 60% del contributo non versato. Il regime sanzionatorio applicato dall'Inps risulta corretto? Ci sono i presupposti per un ricorso?
Un'azienda di riparazioni meccaniche artigiana esercita, con iscrizione alla Camera di commercio, altre attività secondarie, tra cui il commercio all'ingrosso e al dettaglio di ricambi e parti di autoveicoli. Un dipendente della ditta è inquadrato come operaio generico metalmeccanico, anche se effettivamente è sempre stato adibito al commercio di ricambi, attività che svolge sia all'interno dell'azienda sia recandosi dai clienti. Il dipendente chiede all'azienda che gli sia riconosciuta la qualifica di commerciale, con tutte le caratteristiche del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del commercio, compresa la quattordicesima mensilità. L'azienda si rifiuta di aderire alla sua richiesta, sostenendo che, essendo la stessa configurata nel Ccnl metalmeccanico artigiano, non può applicare contemporaneamente due Ccnl - e, di conseguenza, avere due posizioni aperte per la stessa ditta (Inps-Inail) -, ancorché vengano riconosciute le prestazioni effettuate dal dipendente come venditore. È corretta la posizione dell'azienda oppure è possibile avere due posizioni aperte con Ccnl differenti per i dipendenti della stessa ditta, nel caso in cui svolgano attività differenti tra loro?
Un'azienda di riparazioni meccaniche artigiana ha comunicato alla Camera di commercio di esercitare - ed esercita effettivamente - anche altre attività secondarie, tra cui il commercio all'ingrosso e al dettaglio di ricambi e parti di autoveicoli. Un dipendente, inquadrato come operaio generico metalmeccanico, è sempre stato adibito al commercio di ricambi, che effettua sia in azienda, sia recandosi dai clienti. Il dipendente chiede all'azienda che gli sia riconosciuta la qualifica di commerciale con tutte le caratteristiche del Ccnl del commercio, compresa la 14° mensilità. L'azienda si rifiuta con la motivazione che, essendo configurata nel Ccnl (contratto collettivo nazionale) Metalmeccanico artigiano, non può avere contemporaneamente due Ccnl attivi e, di conseguenza due posizioni aperte per la stessa ditta (Inps-Inail), ancorché vengano riconosciute le prestazioni effettuate dal dipendente come venditore. È corretta quanto sostiene l'azienda oppure è possibile avere due posizioni aperte con Ccnl differenti per i dipendenti della stessa ditta, nel caso in cui svolgano attività differenti tra loro?
L'ordinanza della Cassazione 25287/2022 (relativa a un licenziamento per motivi disciplinari) ha statuito l'inutilizzabilità della relazione investigativa che ritrae condotte costituenti inadempimenti contrattuali (nel caso specifico era stato contestato al dipendente di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo inquadramento professionale). Qualora l'inadempimento contrattuale integri una ipotesi di illecito extracontrattuale (ad esempio un caso di truffa), la relazione investigativa deve ritenersi comunque inutilizzabile?
Ho fatto richiesta di "pace contributiva" (per la durata di cinque anni di periodo scoperto da contribuzione) nella gestione pubblica. L'Inps ha accettato la mia richiesta e mi ha prospettato, come modalità di pagamento, il versamento in unica soluzione o il prelievo dalla busta paga. Sono le uniche modalità possibili per la gestione pubblica?Ai fini fiscali (modello 730) il 50% di quanto versato viene ripartito nei cinque anni successivi all’anno di pagamento?
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