Trasferimenti legge Gelmini solo per i ricercatori assunti
Ai ricercatori universitari a tempo determinato - di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 240/2010 (legge Gelmini) - è applicabile l’istituto della mobilitá verso un altro ateneo statale o libero o telematico, sulla scorta delle norme che sono previste dal Dlgs 165/2001 per i pubblici dipendenti contrattualizzati, oppure i ricercatori possono comunque avvalersi dell’istituto del trasferimento a domanda verso un'altra università con vacanza organica senza che l’ateneo di partenza possa opporsi.
Quesito con risposta a cura di
Nicola Da Settimo
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