Agevolazioni fiscali

    Senza l'interconnessione si perde la qualifica 4.0

    Nel corso del 2023, entro il 30 novembre, sono stati effettuati investimenti in beni 4.0, ex articolo 1, comma 1057, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021. Entro il 31 dicembre 2022, l'ordine di acquisto era stato accettato dal fornitore ed era avvenuto il versamento dell'acconto, pari almeno al 20 per cento. Nel 2024, tali beni non sono stati interconnessi: pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto solo per il 6 per cento, nella stessa misura prevista per i beni ordinari. Il plafond al quale riferirsi è quello dei beni 4.0, ossia 20 milioni di euro, oppure quello dei beni ordinari, pari a 2 milioni di euro? Ipotizzando un investimento in beni 4.0 per un costo di 5 milioni di euro: - nel primo caso, il credito d’imposta del 6% sarebbe di 300mila euro, da utilizzare in tre rate annuali, di pari importo, a partire dall’esercizio di entrata in funzione; - nel secondo caso, il credito d’imposta del 6% sarebbe di 120mila euro, sempre da utilizzare in tre rate annuali, di pari importo, a partire dall’esercizio di entrata in funzione.

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