Se in condominio è prevalente la destinazione non abitativa
Un minicondominio è composto da un ufficio (di categoria A/10) e due abitazioni (A/3). L'ufficio ha una superficie catastale maggiore di quella della somma delle abitazioni, e questo - di fatto - rende il condominio a prevalenza non abitativa. Su tale immobile verrà effettuato un intervento di riqualificazione energetica che prevede opere trainanti relative a parti comuni. Considerato che la circolare 24/E/2020 ha chiarito che, per i condomìni a prevalenza non abitativa, la detrazione per i lavori sulle parti comuni è ammessa solo in capo ai possessori o detentori delle unità residenziali, si chiede se, derogando al criterio di ripartizione millesimale, è possibile attribuire al condomino incaricato, proprietario delle unità abitative, tutta la spesa sulle parti comuni e, conseguentemente, permettergli di detrarre l'intera spesa.
Quesito con risposta a cura di
Alessandro Borgoglio
ProfessionistaProcedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a9,00€Abbonati