Bonus edilizi

    Se in condominio è prevalente la destinazione non abitativa

    Un minicondominio è composto da un ufficio (di categoria A/10) e due abitazioni (A/3). L'ufficio ha una superficie catastale maggiore di quella della somma delle abitazioni, e questo - di fatto - rende il condominio a prevalenza non abitativa. Su tale immobile verrà effettuato un intervento di riqualificazione energetica che prevede opere trainanti relative a parti comuni. Considerato che la circolare 24/E/2020 ha chiarito che, per i condomìni a prevalenza non abitativa, la detrazione per i lavori sulle parti comuni è ammessa solo in capo ai possessori o detentori delle unità residenziali, si chiede se, derogando al criterio di ripartizione millesimale, è possibile attribuire al condomino incaricato, proprietario delle unità abitative, tutta la spesa sulle parti comuni e, conseguentemente, permettergli di detrarre l'intera spesa.

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