Regolamento contrattuale, modifiche solo con l'unanimità
Un condominio è composto da tre fabbricati con accesso unico pedonale e carraio. All'interno vi sono due fabbricati di nove piani con scale A e B e un unico terrazzo che fa da copertura. Di fronte c'è una palazzina (scala C) di tre piani senza ascensore, con alcuni negozi al piano terra. Sempre all'interno del cortile dietro al fabbricato (scale A e B) sono stati costruiti 12 box: 6 al piano terra e 6 al primo piano con accesso tramite rampa. Il regolamento del costruttore - redatto negli anni '60 e valido per le tre scale - pone a carico anche della scala C, priva di ascensore, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore con tanto di tabelle millesimali. Lo stesso regolamento prevede che le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale, dei soffitti, delle volte, dei solai e dei lastrici solari di uso esclusivo si dividono secondo le regole degli articoli 1124, 1125, 1126 del Codice civile. È possibile derogare a tali criteri quanto riguarda le spese dell'ascensore e l'eventuale rifacimento della rampa, ponendo tali spese a carico dei soli condòmini che ne fanno uso, oppure occorre l'unanimità dei condòmini perché si tratta di un regolamento contrattuale?
Quesito con risposta a cura di
Matteo Rezzonico
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