Non c'è sempre l'obbligo di comunicare il subfornitore
In base all'articolo 105, comma 2, del Dlgs 50/2016 (Codice appalti), l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In proposito, si chiede se, nell'ambito di un appalto per la manutenzione di un edificio pubblico, il nominativo del fornitore del normale approvvigionamento di materiali edili (mattoni, cemento eccetera) debba essere comunicato alla stazione appaltante.
Quesito con risposta a cura di
Mario Maceroni
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