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86 quesiti trovati
Appalti pubblici
Nell'ambito di un'attività di mecenatismo, alcuni soggetti privati donano un progetto relativo a interventi su un’area destinata a opere pubbliche. In una prima fase è prevista una conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti e la relativa localizzazione urbanistica tramite un accordo di programma, come richiesto per la legittimità degli interventi ai fini urbanistici, poiché l'area, attualmente destinata a verde, dev'essere destinata a interventi funzionali a un parco di rilevanza pubblica. In una seconda fase i soggetti privati, agendo come mecenati, realizzeranno interamente, a propria cura e a proprie spese, le opere previste dal progetto. Si chiede se, nonostante quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, del Codice degli appalti (Dlgs 36/2023), che consente la realizzazione delle opere da parte dei privati, i progetti debbano comunque essere sottoposti a verifica e validazione, in applicazione dell'articolo 42 dello stesso Codice.
Lavoriamo in convenzione con il Comune, offrendo un servizio di asilo nido per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture pubbliche. Ogni anno l'ente stila una convenzione e rinnova le condizioni. Negli anni, la retta proposta dall'amministrazione ha subìto solo minime modifiche, rimanendo fortemente sbilanciata al ribasso; si chiede pertanto se la pubblica amministrazione può non considerare l'adeguamento Istat. In altre parole, è possibile obbligare l'amministrazione al ricalcolo per la convenzione in corso?
Un Comune può dare in affidamento diretto la gestione della piscina pubblica comunale, oppure è necessaria la procedura a evidenza pubblica?
In base all'articolo 5 dell'allegato I.7 al Codice degli appalti, Dlgs 36/2023, «il quadro economico dell’opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato: a) lavori a corpo, a misura; b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del Codice, non soggetto a ribasso; d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale». Quali sono gli importi da inserire nel quadro economico riferiti alle lettere c) e d)? E come si calcolano?
Sono responsabile unico del procedimento in un'amministrazione provinciale e vorrei un chiarimento sugli incentivi per funzioni tecniche, ex articolo 45 del Dlgs 36/2023 (Codice degli appalti). Considerato che tali incentivi sono riconosciuti per gli affidamenti diretti, la stessa regola vale anche per gli affidamenti diretti "in house", in quanto si tratta dello stesso ambito di applicazione? In altre parole, questi incentivi si applicano a tutti i tipi di affidamento, poiché lo stesso Codice indica il campo di applicazione per gli affidamenti? Gli stessi sono riconosciuti al gruppo di lavoro, per le attività che si andranno a svolgere?
In caso di appalti nei quali il direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) può non coincidere con il responsabile unico del procedimento (Rup), il ruolo di responsabile anticorruzione è compatibile con le funzioni di direttore di esecuzione del contratto?
In occasione di un acquisto importante di un servizio sul Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione), è stata chiesta da un dipendente, appositamente nominato direttore dell'esecuzione, la previsione dell'attribuzione di un incentivo tecnico di cui all'articolo 45 («Incentivi alle funzioni tecniche») e all'allegato I.10 del Codice degli appalti (Dlgs 36/2023). Nell'articolo e nell'allegato citati non ho trovato indicazioni chiare rispetto alla effettiva spettanza dell'incentivo per questa particolare casistica di affidamento. Vorrei pertanto chiedere un parere all'esperto.
Per un appalto pubblico di lavori, con durata complessiva di 120 giorni naturali e consecutivi, è stata predisposta una sospensione dei lavori per cause di forza maggiore (eventi meteorologici). A oggi, sono trascorsi 130 giorni dalla sospensione, e in tale periodo ci sono stati molti giorni in cui le condizioni erano sufficienti per poter lavorare, ma il direttore lavori (Dl) non ha mai inviato alcuna comunicazione per la ripresa dei lavori stessi. L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto? Ha diritto a qualche indennizzo?
Si fa riferimento a una procedura aperta di gara sopra soglia europea per l'affidamento, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In questo contesto, è ammessa la partecipazione, secondo il Codice degli appalti (Dlgs 36/2023), di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) costituito da professionisti che hanno partecipato, per conto della stazione appaltante, alla stesura del progetto esecutivo relativo all'opera per la quale sono richiesti i servizi oggetto di gara citati?
La Provincia autonoma di Trento e gli enti locali detengono complessivamente il 100% del capitale sociale di una società informatica. Le scuole trentine sono enti strumentali della Provincia (legge provinciale 3/2006) e la gestione dei servizi di telecomunicazioni delle scuole trentine è sostanzialmente a carico dei Comuni, che delegano le attività alle scuole (legge provinciale 8/1996). L'affidamento diretto alla citata società informatica, da parte della scuola, del sistema Voip (Voice over Ip, ossia voce tramite protocollo Internet) a un prezzo molto agevolato può considerarsi affidamento in house? È richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (Cig)?
Alla luce della normativa sulla digitalizzazione di tutte le procedure discendente dal nuovo Codice appalti (Dlgs 36/2023) - come recentemente ribadito anche dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) «per tutte le procedure sottosoglia anche per affidamenti di importo ridotto» -, quale potrebbe essere la forma corretta per stipulare un affidamento diretto inferiore a cinquemila euro con operatori esteri (nel nostro caso, britannici, statunitensi o australiani), i quali non sono iscritti sulle piattaforme certificate di e-procurement che noi utilizziamo (sistema regionale oppure Mepa-Mercato elettronico della Pubblica amministrazione)? Questi operatori, pur sollecitati, non intendono (probabilmente a causa degli importi ridotti) svolgere gli adempimenti per la procedura di iscrizione al Mepa o al sistema regionale. Con il precedente codice (Dlgs 50/2016), si acquisiva il Codice identificativo di gara (Cig) tramite smartcig e si stipulava l'affidamento tramite Pec (posta elettronica certificata); tuttavia mi sembra di avere capito che questo metodo non è più coerente con la digitalizzazione in vigore dal 1° gennaio 2024.
Ho ricevuto un ordine da una scuola statale per fornitura di materiali. Ho consegnato il materiale con vari documenti di trasporto parziali, completando la fornitura entro tre mesi. Ho emesso fatture elettroniche parziali a fine mese per i vari Ddt consegnati (per ogni fattura inviata erano richiamanti i Ddt del mese di competenza). La scuola ha rifiutato le fatture, motivando che devo fare una sola fattura relativa alla fornitura completa come da ordine. Come devo comportarmi? La normativa prevede di inviare la fattura differita a fine mese raggruppando i Ddt del mese di competenza o al massimo entro 15 giorni del mese successivo.
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