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    La triangolazione all'export tra Svizzera, Italia e Turchia

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    Una società svizzera, che opera con un rappresentante fiscale in Italia, incarica un fornitore italiano (che si occuperà della spedizione e dello sdoganamento) di inviare della merce in Turchia. Si chiede conferma del fatto che il fornitore italiano potrà fatturare al rappresentante fiscale in regime di non imponibilità - ex articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972 - e che il rappresentante fiscale, a sua volta, fatturerà al cliente turco con lo stesso regime di non imponibilità.

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