La tassazione separata dopo la rinuncia alla reintegrazione
Sette anni dopo essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, vengo reintegrato con sentenza della Corte di appello. Poiché rinuncio alla reintegra la società provvede a liquidarmi il dovuto, sulla base della sentenza, assoggettando l'imposto a tassazione separata con un'aliquota di poco superiore al primo scaglione fiscale (23 per cento), non avendo avuto, in questi 7 anni, redditi di riferimento con il mio ex datore per il calcolo dell'aliquota media. Nei due anni precedenti la sentenza, in quanto forfettario ho avuto come aliquota media il 5 per cento, corrispondente all'imposta sostitutiva. Si chiede se su quanto liquidatomi l'agenzia delle Entrate potrebbe non effettuare alcun conguaglio oppure procedere con il ricalcolo della tassazione tenendo conto dell'effettiva aliquota media che ho versato nei periodi precedenti, generando quindi un credito di imposta importante a mio favore.
Quesito con risposta a cura di
Attilio Calvano
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