Le spese sanitarie deducibili per il disabile ex legge 104/1992
A marzo 2024 una persona ha fatto domanda per invalidità civile e riconoscimento disabilità ex articolo 3, comma 3, legge 104/1992. La visita medica è stata effettuata a giugno 2024. Nel verbale per l'invalidità civile viene riconosciuto il 100% con decorrenza marzo 2024 (data della domanda), ma in quello relativo alla disabilità ex legge 104/1992104/92 viene riconosciuto l’handicap senza specificare la decorrenza. In questo caso, quale mese devo considerare? Marzo, come per l’invalidità civile, oppure giugno 2024 (data della visita)? Chiedo questo perché le spese mediche effettuate dopo il riconoscimento della disabilità ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, possono essere dedotte nel modello 730 anziché detratte al 19 per cento. Tra le spese in deduzione oltre a quelle per l'acquisto di medicinali, possono essere considerate anche le spese per visite o prestazioni specialistiche come per esempio, raggi ed ecografie, ginecologo, dentista, oculista e spesa per gli occhiali, visita per udito e spesa per l'acquisto dell'apparecchio acustico?
Quesito con risposta a cura di
Giuseppe Merlino
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