La mancata adesione al forfait non preclude l'accesso successivo
Un professionista ha aperto partita Iva nel 2009, aderendo al regime dei minimi e rimanendovi per tutto il periodo consentito (cinque anni). Si è poi iscritto a una cassa ordinistica e dal 2014 è transitato e ha adottato il regime semplificato addebitando l'Iva nell'emettere le parcelle/fatture e subendo le ritenute d'acconto. Nonostante avesse i requisiti per aderire al regime forfettario come da modificche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), ha continuato ad aderire al regime semplificato (con addebito di Iva e applicazione della ritenuta) per i periodi d'imposta 2016/2017/2018. Il regime forfettario è stato rivisto con legge 145/2018, di Bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019, con ampliamento del limite dei ricavi portati a 65mila euro, ma anche in questo caso il professionista, pur con i requisiti, è rimasto nel regime semplificato (con addebito in fattura dell'Iva e applicazione della ritenuta) sino a tutto il periodo d'imposta 2022 compreso (con comoensi pari a 66mila euro). A partire dal 1° gennaio 2023 può passare al nuovo regime forfettario?
Quesito con risposta a cura di
Stefano Mazzocchi
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