Fiscalità internazionale

    L'italiano mai iscritto Aire che «rientra» dopo 10 anni

    EM

    L’articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986) ha "degradato" l’iscrizione anagrafica al rango di presunzione relativa di residenza fiscale. Per fruire del regime degli impatriati, un cittadino può dimostrare di essere stato all’estero prima del 2024, anche se non iscritto all'Aire. Sul punto, l’articolo 5, comma 6, del Dlgs 209/2023, dispone che, «in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi». Poiché, per i neo-residenti ex articolo 24-bis del Tuir, è necessaria la residenza estera nei dieci anni precedenti l’opzione, si può ritenere che la verifica del presupposto si basi sugli stessi criteri dettati, in via transitoria, per gli impatriati? Più precisamente: un cittadino non iscritto all'Aire durante tutto il corso della finestra temporale precedente (10 anni) può fruire del regime dei neo-residenti ex articolo 24-bis del Tuir a partire dal 2024, dimostrando di avere detenuto la residenza all’estero in base ai criteri convenzionali?

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