Agevolazioni fiscali

    Il contributo all'investimento 4.0 non rileva come credito d'imposta

    DT

    La società X acquista una linea specifica del costo di 2,3mln di euro per la produzione di beni da vendere al solo cliente Y. Y riconosce forfettariamente a X un contributo sull’acquisto di 600mila euro, fatturato da X a Y come compartecipazione spese. La linea rimane interamente di proprietà di X. Si chiede: 1) Trattandosi di bene 4.0, il credito d’imposta per X va calcolato sul costo d’acquisto complessivo (2,3mln) o netto (1,7mln)? 2) X contabilizza l’importo ricevuto come ricavo generico o contributo in c/impianti? 3) La competenza economica è interamente dell’esercizio o da riscontare? In merito al primo quesito, la norma (L. 178/2020 c. 1062) richiede “la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento […] dei costi”. L’Ag. Entrate (circ. 9/E/2021 par. 4.3 e circ. 4/E/2017 par. 6.4) ha confermato che il costo agevolabile “è assunto al lordo di eventuali contributi in c/impianti”. L’Oic 16 par. 86, definisce tali contributi come “somme erogate da un soggetto pubblico”, restringendo l’ambito a quelli corrisposti dalla pubblica amministrazione e non anche da soggetti privati (come in questo caso, se la somma ricevuta da X fosse da considerare contributo in c/impianti).

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