Gli acconti versati nel '23 non ostano alla Zes unica
Con la Zes unica, istituita con il Dl 124/2023, è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue 651/2014 della Commissione, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024. Considerato che, secondo l'articolo 3, comma 4 del decreto attuativo 17 maggio 2024, ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Tuir (Dpr 917/1986), a prescindere dai principi contabili adottati, è possibile includere investimenti che sono cominciati nel 2023, con pagamenti di acconti, ma che sono stati realizzati nel 2024?
Quesito con risposta a cura di
Orazio Pennisi
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