Diritto societario

    Sas e continuazione dell'attività come ditta individuale

    A seguito del recesso del socio accomandante, il socio superstite di una Sas, prima del decorso dei sei mesi, decide di continuarne l’attività sotto forma di ditta individuale. Come ditta individuale non emetterà fatture nella residua parte di anno mentre dall’anno successivo, avendo eliminato la causa ostativa del possesso di partecipazioni in una società di persone, aderirà al regime forfettario. Nelle risposte all’interpello 181/2019, 215/2019 e nella risoluzione 47/2006 si afferma che la società cessa di esistere e non continua nella ditta individuale, nuovo soggetto, per cui i ricavi della Sas sono irrilevanti per la verifica dei limite dei 65mila euro. Però in tutti questi documenti si sottolinea che lo scioglimento della società e la continuazione come ditta individuale non posso essere contestuali, ma la società deve essere sciolta e messa in liquidazione; al termine della liquidazione il patrimonio residuo è assegnato al socio superstite. Si chiede la conferma dell’obbligo formale della fase di liquidazione prima di procedere all’atto di assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite.

    • Quesito con risposta a cura di

      Gianluca Dan

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