Per i forfettari il bollo di 2€ va considerato compenso
L’interpello 428/2022 dell’agenzia delle Entrate ritiene che il bollo di 2 euro addebitato in fattura costituisce ricavo, e questa puntualizzazione dovrebbe valere sia per i forfettari che per coloro che applicano il regime ordinario. Tuttavia la marca da bollo è sempre stata considerata ai fini Iva esclusa dalla base imponibile, ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972, e con l’avvento della fattura elettronica è stata esposta con il codice N1. Ora alcune aziende, alla luce dell’interpello citato, chiedono l’emissione del documento, indicando l’importo del bollo con la stessa norma della prestazione (codice N2.2 per i forfettari e codice N4 per le operazioni esenti ex articolo 10 del Dpr 633/1972). Tale impostazione avrebbe come conseguenza che anche la cassa di previdenza, il contributo Inps gestione separata e la ritenuta, da calcolare sul compenso, dovrebbero essere calcolati sul compenso comprensivo anche del bollo. Anche per le certificazioni dei compensi corrisposti sorge il dubbio se l’importo del bollo debba essere indicato insieme alle eventuali spese anticipate (punto 7) oppure indicato insieme ai compensi (punto 4). È possibile fare chiarezza?
Quesito con risposta a cura di
Giovanni Petruzzellis
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