Iva

    Patenti, esenti Iva solo i corsi di formazione professionale

    L'articolo 32 del Dl 124/2019 ha modificato l'articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/1972, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 14 marzo 2019, C-449/17. A seguito della modifica dell’articolo 10, comma 1, dal 1° gennaio 2020 i corsi di teoria e di pratica per le patenti di categoria B e C1 sono da assoggettare a Iva. Poiché l'articolo citato non fa riferimento alle altre categorie di patenti, si chiede se i corsi per il conseguimento di tali patenti - in particolare quelle di categoria A, nonché le patenti nautiche - sono da assoggettare a Iva o rientrano ancora nel regime di esenzione.