Lavoro autonomo

    Le modifiche al trattamento fiscale dei rimborsi spese

    In base alle modifiche apportate al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese, sostenute dall’esercente arte o professione, e riaddebitate analiticamente al committente (articolo 5, comma 2, del Dlgs 192/2024), dal 2025 le spese stesse non concorrono più alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si chiede qual è il corretto trattamento di tali rimborsi, ai fini Iva e ai fini dell'applicazione del contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza di appartenenza del professionista. Inoltre, per quanto riguarda il periodo transitorio, si chiede qual è il trattamento da riservare ai rimborsi pagati nel 2025 dai committenti in relazione a spese sostenute dal professionista nel 2024. Dalla lettura della norma si potrebbe desumere che la spesa sostenuta nel 2024 sarebbe deducibile dal reddito prodotto in tale anno dal professionista, mentre il relativo rimborso, pagato dal committente nel 2025, non sarebbe imponibile ai fini delle imposte dirette e, conseguentemente, non sarebbe più soggetto alla ritenuta di acconto, con un doppio beneficio per il professionista. Qual è il parere dell'esperto?

      Approfondimenti sul tema