La manutenzione del muro di confine spetta a tutti i condòmini
Nel regolamento contrattuale di un supercondominio costituito da cinque lotti è riportato che «sono di proprietà comune ... qualsiasi opera e manufatto destinato al servizio e per l’uso comune». Uno dei lotti è costruito per due lati sul confine dell’area della lottizzazione. In particolare, per uno dei lati il muro di recinzione posto sul confine divide la proprietà limitrofa da un cortile, chiuso da un cancello, accessibile solo ad alcuni appartamenti e indicato in planimetria come «bene comune non censibile - scoperto esclusivo appartamenti 15-16-17». Su questo “scoperto” insistono, oltre agli ingressi di alcuni appartamenti, anche dei posti auto di proprietà esclusiva degli stessi. In base al regolamento contrattuale del lotto «costituiscono proprietà comune a tutti i condòmini ... le recinzioni e i muri di confine con i proprietari limitrofi». Il muro in questione necessita di manutenzione straordinaria. Vorrei sapere se alle spese di manutenzione debbono concorrere tutti i condòmini o solo i condòmini proprietari dello “scoperto” e comunque se trova applicazione l’ultimo comma dell’articolo 1123 del Codice civile secondo cui le spese di «manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».
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