Il «Piano casa» e gli oneri di costruzione in zona agricola
La legge regionale della Puglia n. 14 del 30 luglio 2009 ("Piano casa"), all'articolo 5, comma 3, stabilisce che: «La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4, è subordinato: a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art.16 del Dpr 380/2001». Lo stesso articolo 16 del Dpr 380/2001 rimanda al comma 3 dell'articolo 17 del suddetto decreto; il quale, alla lettera a, stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ex articolo 12, della legge 153/1975 (ora articoli 2135 del Codice civile e articolo 1, comma 1, del Dlgs 99/2004). Come si può fruire dell'esonero dagli oneri?
Quesito con risposta a cura di
Vincenzo Petrone
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