Edilizia e Urbanistica

    Il «Piano casa» e gli oneri di costruzione in zona agricola

    La legge regionale della Puglia n. 14 del 30 luglio 2009 ("Piano casa"), all'articolo 5, comma 3, stabilisce che: «La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4, è subordinato: a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art.16 del Dpr 380/2001». Lo stesso articolo 16 del Dpr 380/2001 rimanda al comma 3 dell'articolo 17 del suddetto decreto; il quale, alla lettera a, stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ex articolo 12, della legge 153/1975 (ora articoli 2135 del Codice civile e articolo 1, comma 1, del Dlgs 99/2004). Come si può fruire dell'esonero dagli oneri?

    • Quesito con risposta a cura di

      Vincenzo Petrone

      Professionista

      Procedi con la lettura del Quesito

      La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.

      Oppure

      SCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO

      CON L'ABBONAMENTO POTRAI:

      • chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
      • consultare le versioni precedenti delle risposte;
      • salvare i tuoi preferiti;
      • accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
      1 mese a49,00
      Abbonati
      Approfondimenti sul tema