Sicurezza sul lavoro

    I lavoratori marittimi tutelati da norme speciali

    CZ

    In base all'articolo 88, comma 2, del Dlgs 81/2008, le disposizioni del capo I («Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili») del titolo IV del medesimo decreto non si applicano ai «lavori svolti in mare» e «alle attività di cui al Dlgs 272/1999, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X» (lettere f e g-ter del citato articolo). Che cosa s'intende per «lavori svolti in mare»? La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi (bordo navi, ambito portuale, settore pesca) è molto articolata. Infatti il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ha abrogato il Dlgs 626/1994, ma non ha invece abrogato: - il Dlgs 271/1999 - Attività lavorative a bordo delle navi; - il Dlgs 272/1999 - Attività lavorative in ambito portuale; - il Dlgs 298/1999 - Settore delle navi da pesca. Si chiede un chiarimento sulla possibile sovrapposizione di responsabilità e competenze in capo alle figure di Csp (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), Cse (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) e comandante, nell'ambito di applicazione del Dlgs 81/2008 e dei Dlgs 271/1999 e 272/1999.