Certificazione per raccoglitori occasionali di tartufi
L'articolo 1, commi 692-699, della legge 145/2018 (di Bilancio per il 2019) ha previsto un nuovo regime fiscale per le persone fisiche raccoglitrici occasionali di tartufo.In base a questa norma, chi realizza corrispettivi di vendita annui fino all'importo di 7mila euro deve pagare una imposta sostitutiva annua di 100 euro. Invece, per coloro che superano il tetto dei 7mila euro è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ex articolo 25-quater del Dpr 600/1973, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2017.Chi corrisponde somme fino all'importo di 7mila euro annui, quindi senza applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25-quater citato, è tenuto alla presentazione della certificazione unica?
Quesito con risposta a cura di
Gian Paolo Tosoni
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