Previdenza e pensioni

    Assegno sociale, quali limiti reddituali per gli invalidi

    AT

    Sono stata operata di carcinoma e dichiarata invalida al 100 per cento, con diritto all’indennità di accompagnamento. È stata concessa, con decorrenza 1° ottobre 2013, la prestazione Inps categoria Invciv, per un importo mensile di 275,87 euro. Tale prestazione veniva successivamente trasformata in assegno sociale in data 1° maggio 2014, mese successivo al compimento dei 65 anni e tre mesi di età. L’Inps, però, ha sempre considerato tale prestazione come assegno sociale legato ai redditi del titolare e del coniuge, liquidando la relativa provvidenza in misura minore rispetto a ciò che era dovuto. D’altra parte, consultando il codice di rilevanza 14, riportato nella tabella 1 allegata alla circolare Inps 195/2015, e aggiornata con messaggio 4023/2016, si evince chiaramente che i redditi del coniuge non percettore sono ininfluenti. Dunque, l'assegno sociale derivante da invalidità non dovrebbe essere trattato come quello normale. Si chiede se tale interpretazione sia validamente applicabile al caso in questione, e se sia doveroso procedere alla richiesta di ricalcolo della quota di pensione non percepita dal 2014 in poi.

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