Condominio

    «Supercondominio» d'obbligo se ne ricorrono i presupposti

    Un regolamento contrattuale, redatto dal costruttore e sottoscritto da tutti i condòmini, può derogare alla disposizione dell'articolo 117-bis del Codice civile sul supercondominio e disporre la costituzione di un unico grande condominio anche in presenza di distinti edifici, con aree, impianti e servizi comuni (viali carrabili e aree verdi interne, garage, illuminazione esterna, impianto idrico, portiere, eccetera)? Si precisa che al complesso immobiliare si accede da un unico numero civico stradale, che il numero delle proprietà supera le 200 unità e che ogni edificio è suddiviso in più scale.

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