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23 quesiti trovati
Bonus casa
Un fabbricato, sviluppato in verticale, è costituto da due unità abitative (oltre a una pertinenza); l'unità al piano terra è in comproprietà al 50% di A e B, mentre l'unità al primo piano è di proprietà solo di A. Le due unità abitative risultano funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno. I proprietari sono intenzionati ad eseguire interventi sia di sismabonus che di ecobonus. Nello specifico, per l'intervento di sismabonus, ritengono di qualificare l'immobile come condominio minimo, in quanto comprende, come parti comuni, fondazioni e mura perimetrali. Diversamente, per l'ecobonus, considerato che al piano terra verrà realizzato come trainante solo l'isolamento termico, mentre al primo piano si realizzeranno l'isolamento termico e la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, i due proprietari ritengono di qualificarle le due unità immobiliari come funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno. Qual è il parere dell'esperto?
Un commercialista riceve da una persona fisica l'incarico per la redazione e l'invio telematico del modello Redditi 2023 (relativo ai redditi 2022). Tra i documenti ricevuti, vi è anche tutta la documentazione necessaria per la detrazione 110% superbonus edilizio, compresi l'asseverazione di un tecnico (ingegnere) e il visto di conformità di un professionista abilitato. Il commercialista è tenuto ad apporre un nuovo visto di conformità sul modello Redditi da inviare?
Vorrei sapere se le spese sostenute nel 2022/23 per l'agevolazione del bonus 110%, per le quali non è stato possibile utilizzare i crediti d'imposta a seguito del cambiamento della normativa, e che verranno ripartite in quattro anni con un importo di circa 36.000 euro (9.000 euro all'anno), sono soggette all'apposizione del visto di conformità.
Il 22 maggio 2021 viene presentata la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata), con oggetto "frazionamento e manutenzione straordinaria", per un appartamento in comproprietà tra due sorelle. Il frazionamento avviene il 1° giugno 2021 con creazione di due unità immobiliari distinte. In data 2 luglio 2021, con atto notarile si provvede alla divisione ereditaria e ciascuna delle due proprietarie risulta intestataria di un appartamento. In data 10 dicembre 2021 viene inoltrata agli enti competenti la notifica preliminare di inizio cantiere e parte la manutenzione straordinaria delle due unità. Si chiede se, con riferimento alla circolare 28/E/2022 (a pagina 25), secondo cui, «...per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi...», sia corretto considerare la data di inizio lavori coincidente con la data della notifica preliminare di inizio cantiere, visto che a questa data, 10 dicembre 2021, sono censite in Catasto due unità immobiliari e ciascuna dovrebbe poter fruire del limite di 96.000 euro. Ci risulta che i lavori possano iniziare solo successivamente a tale notifica. La Cila determina la data da cui possono iniziare i lavori, mentre la notifica preliminare determina la data da cui iniziano effettivamente i lavori.
Tre persone fisiche sono comproprietarie di una unità abitativa autonoma. Sulla stessa sono stati avviati lavori in grado di fruire di sismabonus ed ecobonus nel corso del 2022, eseguendo opere per almeno il 30% alla data del 30.9.2022. Le spese sono state sostenute nel 2022 da un comproprietario e nel 2023 da un altro comproprietario. Il soggetto che ha sostenuto le spese nel corso del 2023 può cedere il credito, anche parziale, a un qualsiasi soggetto privato, con comunicazione da inviare entro il 16 marzo 2024?
Un contribuente privato ha ceduto a un'impresa un credito da superbonus 110% (anno 2022) entro il 31/03/2023. L'azienda cessionaria, a tutt'oggi, non l'ha accettato pur avendolo regolarmente ricevuto nel suo cassetto fiscale. L'azienda cessionaria è ancora nei termini per accettare il credito? In caso affermativo, l'azienda cessionaria beneficia dell'intero credito, e quindi anche della quota 2022 da utilizzare in compensazione nel modello F24 nel corso del 2023, oppure potrà beneficiare solo delle successive tre rate?
Per fruire del bonus mobili è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio - manutenzione straordinaria. Non risulta esserci alcuna incompatibilità con il bonus ristrutturazione, il bonus 110 per cento, il sismabonus e il bonus per l'abbattimento barriere architettoniche. Risultano invece incompatibili, per espressa previsione, il bonus sicurezza e l'ecobonus. Avrei bisogno di una conferma in merito.
In seguito a lavori "superbonus 110%" effettuati nel 2022, ho detratto in dichiarazione dei redditi la prima quota. Posso cedere le quote rimanenti nell'anno 2023 o entro il 16 marzo 2024?
Il quesito riguarda lavori condominiali su parti comuni, agevolati al 110% con sconto in fattura ex articolo 121 del Dl 34/2020. Dopo il primo Sal e la relativa comunicazione alle Entrate, vengono venduti degli appartamenti. È possibile decidere, nell'atto di compravendita, di mantenere in capo ai venditori le detrazioni tramite sconto in fattura anche per il secondo Sal e per il saldo (non ancora fatturati al condominio)? Oppure, non avendo più il possesso dell'immobile, non possono fruire delle agevolazioni e saranno costretti a pagare la quota a loro carico o a cederla nell'atto all'acquirente?
L'utilizzo in compensazione della rata di credito bonus edilizio maturato per l'anno 2022 era utilizzabile fino allo scorso 2/1/2023, poiché il 31/12/2022 ricadeva di sabato? Siccome mi è stato rifiutato tale utilizzo, mentre è slittata al 2/1/2023 solo la parte a debito del modello F24, e ho già avviato ricorso tributario avverso il rifiuto, chiedo se anche il credito è slittato.
In ordine al bonus facciate, l'impresa a cui mi sono rivolto ha predisposto lo sconto in fattura del 90%, ha ceduto le prime tre annualità di credito e non ha iniziato i lavori. Che cosa posso fare?
Sul Sole 24 Ore di lunedì 18 settembre 2023, a pagina 24, viene specificato che l'eventuale differenziale positivo, generato dall'acquisto dei crediti da parte di una società a un corrispettivo inferiore al loro valore nominale, sarà assoggettato a imposizione ex articolo 88 del Tuir nell'esercizio in cui il credito di imposta viene acquistato (interpello 105/2020). Per l'Oic il differenziale positivo va imputato a conto economico nella voce "proventi finanziari", lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione. Il dubbio è se, posto che la contabilizzazione segue quanto indicato dall'Oic, occorre operare delle variazioni fiscali in dichiarazione dei redditi, con il conseguente stanziamento di imposte anticipate o se, in questo caso, vale il principio di derivazione rafforzata e quindi non si applica l'articolo 88 citato.
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