Dichiarazioni

Fabbricati esenti da Imu: non serve reiterare la dichiarazione

L'articolo 2, comma 2, della legge 124/2013 stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». L'articolo 2, comma 5-bis, della stessa legge prevede che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu entro il termine ordinario. Nel 2014 una società, avente fabbricati destinati alla rivendita, ha redatto e depositato la dichiarazione Imu utilizzando il modello ministeriale, con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Si chiede se, dopo questo adempimento, è obbligatorio presentare una dichiarazione Imu ogni anno successivo, ai fini dell'esenzione, anche in considerazione dell'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, che non ha abrogato l'articolo 2, comma 2, della legge 124/2013 e, anzi, afferma che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati, che influenzino l'imposta dovuta.

  • Quesito con risposta a cura di

    Marco Ligrani

    Professionista