Una tantum Ccnl Terziario e spettanza dell'erogazione
A maggio 2023, un'azienda - che applica il contratto collettivo nazionale del Terziario - ha assunto una dipendente, proveniente da un'altra azienda che applica lo stesso contratto. Il rinnovo contrattuale del 22 marzo 2024 prevede l'erogazione dell'una tantum a favore dei dipendenti in forza alla data di sottoscrizione, ma a copertura del periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023. La nuova azienda non può erogare l'una tantum in quanto, pur essendo in forza alla data del 22 marzo 2024, la dipendente non lo era nel periodo "coperto". La vecchia azienda non può, a sua volta, erogare l'una tantum, in quanto la lavoratrice non era alle sue dipendenze alla data del rinnovo contrattuale. In sostanza, sembra che, pur avendo una continuità di Ccnl applicato, la lavoratrice stessa non abbia diritto all'una tantum. Qual è il parere dell'esperto in merito?
Quesito con risposta a cura di
Ornella Lacqua
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