TRASFERTE, PER I FORFETTARI BUONI PASTO INDEDUCIBILI
Una ditta individuale esercita due attività: lavorazioni per conto terzi e autotrasporto di merci per conto terzi. Per gli autisti dipendenti, intende fruire delle deduzioni forfettarie previste dall'articolo 95, comma 4, del Tuir, relativamente agli autotrasporti per conto terzi, in alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta.I blocchetti di buoni pasto, che il datore di lavoro consegna agli autisti, sono da considerare spese di trasferta e, pertanto, non deducibili se l'impresa intendesse fruire delle deduzioni ex articolo 95, comma 4?
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