Pubblico impiego

    Tetto ai bonus «passati» per chi ha cessato il servizio

    L’articolo 93, comma 7-ter, del Dlgs 163/2006, dispone che «gli incentivi complessivamente corrisposti, nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo». Per il pagamento dei compensi, il dirigente responsabile è tenuto ad accertare il rispetto del limite, con riferimento a tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente (dall’amministrazione di appartenenza e da altre); il dipendente è tenuto, secondo circolare interna, a comunicare tutti i compensi percepiti in corso d’anno. Ciò detto, vorrei sapere: l’obbligo di verifica è valido solo per i dipendenti di ruolo, o anche per un ex dipendente che, dimessosi (2017), non fa più parte di alcuna amministrazione pubblica al momento del pagamento (2018) dei compensi incentivanti di anni precedenti (liquidati nel 2016)? In caso di risposta positiva, l’ex dipendente è ancora tenuto a comunicare l’ammontare di tutti i compensi percepiti in corso d’anno?

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