Supersismabonus in condominio: massimale e riparto delle spese
Un condominio di nove appartamenti effettua un intervento di sismabonus 110% sulle parti comuni dell'edificio. Il rifacimento dei solai (parte comune) comporta la demolizione della pavimentazione, dell'impianto elettrico e delle tramezze interne ai singoli appartamenti (parti private). È corretto il seguente inquadramento dell’intervento: - l'intervento complessivo (parti comuni e parti private) può beneficiare di un massimale pari a 96mila euro moltiplicato per nove. Gli interventi all’interno dei singoli appartamenti non beneficiano di un massimale aggiuntivo, in quanto conseguenti all’intervento sulle parti comuni; - gli interventi relativi alle parti comuni (solai) verranno fatturati al condominio e suddivisi in base ai millesimi, mentre gli interventi sulle parti private, conseguenti all'intervento sulle parti comuni, devono essere fatturati ai singoli condòmini; - la cessione del credito avverrà come condominio per le parti comuni e da parte dei singoli proprietari per le spese sostenute all’interno dei singoli appartamenti. Si ritiene non corretta l'alternativa di considerare anche gli interventi interni ai singoli appartamenti come interventi eseguiti su parti comuni.
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