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    Stessa attività: codice Ateco «riunito» senza comunicazioni

    Alla luce della nuova classificazione dei codici Ateco, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, che pone l'attenzione più sulla tipologia di articoli e beni venduti che sul canale utilizzato, il codice Ateco 47.91.10, relativo al commercio online, è stato eliminato. Si chiede se una ditta individuale, che fino al 2024 aveva due codici Ateco, uno per la vendita di bigiotteria al dettaglio (attività principale) e l'altro per la vendita di bigiotteria online (attività secondaria), con compilazione di due moduli distinti per la dichiarazione Iva, dal 1° gennaio 2025 debba comunicare - all'agenzia delle Entrate, alla Camera di commercio e al Comune - la cessazione dell'attività di commercio online, considerato che l'attività potrà essere svolta con il solo codice Ateco 47.38.24, e che sarà compilato solo un modulo della dichiarazione Iva. Oppure basterà utilizzare solamente il codice Ateco dell'attività principale e compilare solo un modulo dalla prossima dichiarazione Iva, senza fare alcuna comunicazione agli uffici?