Riacquisto prima casa: un preliminare non basta
Nel giugno 2018, due coniugi avevano acquistato - a parità di quote - un immobile, fruendo delle agevolazioni "prima casa". Per successiva interruzione del rapporto coniugale, era intervenuta poi una transazione, con cui l'ex marito si era obbligato ad acquistare il 50% dell’immobile. Tale compravendita è avvenuta nell’ottobre 2019. L'ex moglie, nel dicembre 2022, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto del 50% dell’abitazione dei genitori e, nel settembre 2023, si è iscritta, altresì, a una cooperativa edilizia della propria città, al fine di acquistare una nuova abitazione. Nel luglio 2024, l'ex moglie - che non ha esercitato il riacquisto entro l’anno di una nuova casa, da adibire ad abitazione principale - ha ricevuto, nonostante la sospensiva Covid decorrente dal 23 febbraio 2020, un avviso di liquidazione per decadenza dei benefici "prima casa", per un ammontare calcolato sulla differenza del 7% dell’imposta di registro, più interessi e sanzioni pari al 30 per cento. È corretta la pretesa di recupero dell'agevolazione prima casa da parte dell'agenzia delle Entrate?
Quesito con risposta a cura di
Alessandro Borgoglio
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