Bonus edilizi

    Quando il ritardo è «sanato» dall’intervento delle Entrate

    Due coniugi, comproprietari di un minicondominio, di due unità abitative, hanno fatto lavori per “riduzione del rischio sismico”. Il tecnico ha prodotto le dichiarazioni ex ante, depositando il progetto strutturale il 15 dicembre 2021; il progettista ha predisposto e depositato al Sue (Sportello unico dell'edilizia) la Scia, segnalazione certificata di inizio attività. All’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali antisismici e del collaudo, nel dicembre 2022, il direttore dei lavori strutturali ha consegnato ai committenti gli allegati (allegato 1, B1 e B2), omettendo, però, di presentarli al Comune. Il 30 gennaio 2023, il commercialista ha rilasciato il visto di conformità e inviato all’agenzia delle Entrate le comunicazioni di cessione del credito. In seguito l'Agenzia ha richiesto, a mezzo Pec, l'intera documentazione tecnica e fiscale, compresi i modelli Allegato 1, B1 e B2. Dopo l’esito positivo, con contestuale riconoscimento tacito del credito, lo stesso è stato ceduto il 30 gennaio 2023. La consegna della conformità (ossia i modelli Allegato 1, B1 e B2) al Sue è avvenuta soltanto in data 30 novembre 2023, a distanza di 11 mesi dalla fine dei lavori sismici, ma con le pratiche Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus) e Scia ancora attive. La cessione del credito è da ritenere valida, nonostante la tardività del deposito dei modelli Allegato1, B1 e B2?